+125. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare, nella propria gestione dei rischi, le definizioni di …
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125. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare, nella propria gestione dei rischi, le definizioni di …
Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare, nella propria gestione dei rischi, le definizioni di misure di concessione e di FBE di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le misure di concessione dovrebbero essere finalizzate a riportare il debitore in una situazione di rimborso sostenibile, tenendo conto dell’ammontare dovuto e della riduzione al minimo delle perdite attese. Nel decidere quali azioni o misure di concessione adottare, gli enti creditizi dovrebbero tenere conto degli interessi dei consumatori e conformarsi a quanto previsto in materia di protezione del consumatore, nonché a quanto stabilito nell’articolo 28 della direttiva 2014/17/UE26 e negli orientamenti ABE su morosità e pignoramenti27 . Gli enti creditizi dovrebbero monitorare l’efficienza e l’efficacia delle attività di concessione.
26 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34). 27 Orientamenti su morosità e pignoramenti (EBA/GL/2015/12).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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