+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
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3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all’ABE entro il (31.10.2021) se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. In mancanza di una notifica entro la suddetta scadenza, l’ABE considererà le autorità competenti non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell’ABE all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «EBA/GL/2021/07» Le notifiche dovrebbero essere trasmesse da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all’ABE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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