+3. Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sui siti web dell’ABE e …
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3. Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sui siti web dell’ABE e …
Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sui siti web dell’ABE e dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’UE, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti devono comunicare all’ABE o all’ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o iii) non sono conformi e non intendono conformarsi ai presenti orientamenti. In caso di non conformità, le autorità competenti devono altresì comunicare all’ESMA o all’ABE i motivi del mancato rispetto dei presenti orientamenti, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli stessi sui siti web dell’ESMA e dell’ABE in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Le notifiche devono essere presentate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Qualsiasi modifica dello stato di conformità deve essere comunicata anche all’ABE o all’ESMA.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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