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+Articolo 35 10 |
Articolo 35 1010. L’autorità di sorveglianza capofila comunica al pubblico ogni penalità di mora inflitta, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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