+Articolo 13 9.
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Articolo 13 9.
I fabbricanti garantiscono che ciascun aggiornamento di sicurezza di cui all’allegato I, parte II, punto 8, che è stato messo a disposizione degli utilizzatori durante il periodo di assistenza, rimanga disponibile dopo il rilascio per un minimo di dieci anni o per il restante periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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