+Articolo 13 9.

Articolo 13 9.

I fabbricanti garantiscono che ciascun aggiornamento di sicurezza di cui all’allegato I, parte II, punto 8, che è stato messo a disposizione degli utilizzatori durante il periodo di assistenza, rimanga disponibile dopo il rilascio per un minimo di dieci anni o per il restante periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito