+Articolo 56 5.
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Articolo 56 5.
Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per prevedere misure correttive o restrittive a livello dell’Unione, tra cui imporre di ritirare dal mercato i prodotti con elementi digitali interessati o di richiamarli, entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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