+Articolo 56 5.

Articolo 56 5.

Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per prevedere misure correttive o restrittive a livello dell’Unione, tra cui imporre di ritirare dal mercato i prodotti con elementi digitali interessati o di richiamarli, entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito