|
+Articolo 57 8. |
Articolo 57 8.Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 7, la Commissione può stabilire che è necessaria una misura correttiva o restrittiva a livello dell’Unione. A tal fine essa consulta senza indugio gli Stati membri interessati e l’operatore o gli operatori economici interessati.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|