+Articolo 57 8.

Articolo 57 8.

Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 7, la Commissione può stabilire che è necessaria una misura correttiva o restrittiva a livello dell’Unione. A tal fine essa consulta senza indugio gli Stati membri interessati e l’operatore o gli operatori economici interessati.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito