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+Articolo 14 3. |
Articolo 14 3.Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b)
nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
c)
nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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