►C2
Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di controllo informa senza ritardo l'autorità di controllo capofila in merito alla questione.
◄ Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l'autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all'articolo 60, tenendo conto dell'esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata.