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+Articolo 83 4. |
Articolo 83 4.In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:
a)
gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;
b)
gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
c)
gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4; 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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