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+Articolo 1 2. |
Articolo 1 2.A tal fine, la presente direttiva stabilisce:
a)
obblighi che impongono agli Stati membri di adottare strategie nazionali in materia di cibersicurezza e di designare o creare autorità nazionali competenti, autorità di gestione delle crisi informatiche, punti di contatto unici in materia di cibersicurezza (punti di contatto unici) e team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT);
b)
misure in materia di gestione dei rischi di cibersicurezza e obblighi di segnalazione per i soggetti di un tipo di cui all'allegato I o II nonché per soggetti identificati come critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557;
c)
norme e obblighi in materia di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza;
d)
obblighi in materia di vigilanza ed esecuzione per gli Stati membri. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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