+Articolo 3 4.

Articolo 3 4.

Ai fini della compilazione dell'elenco di cui al paragrafo 3, gli Stati membri impongono ai soggetti di cui a tale paragrafo di presentare alle autorità competenti almeno le informazioni seguenti:

▼B

a) 

il proprio nome;

b) 

l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail, le serie di IP e i numeri di telefono;

c) 

se del caso, i settori e sottosettori pertinenti di cui all'allegato I o II; e

d) 

se del caso, un elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

I soggetti di cui al paragrafo 3 notificano tempestivamente qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma del primo comma del presente paragrafo e in ogni caso entro due settimane dalla data della modifica.

La Commissione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), fornisce senza indebito ritardo orientamenti e modelli relativi agli obblighi di cui al presente paragrafo.

Gli Stati membri possono istituire meccanismi nazionali che consentano ai soggetti di registrarsi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito