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+Articolo 3 4. |
Articolo 3 4.Ai fini della compilazione dell'elenco di cui al paragrafo 3, gli Stati membri impongono ai soggetti di cui a tale paragrafo di presentare alle autorità competenti almeno le informazioni seguenti:
a)
il proprio nome;
b)
l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail, le serie di IP e i numeri di telefono;
c)
se del caso, i settori e sottosettori pertinenti di cui all'allegato I o II; e
d)
se del caso, un elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. I soggetti di cui al paragrafo 3 notificano tempestivamente qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma del primo comma del presente paragrafo e in ogni caso entro due settimane dalla data della modifica. La Commissione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), fornisce senza indebito ritardo orientamenti e modelli relativi agli obblighi di cui al presente paragrafo. Gli Stati membri possono istituire meccanismi nazionali che consentano ai soggetti di registrarsi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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