+Articolo 23 2.

Articolo 23 2.

Se opportuno, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti essenziali e importanti comunichino senza indebito ritardo ai destinatari dei loro servizi che sono potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa qualsiasi misura o azione correttiva che tali destinatari sono in grado di adottare in risposta a tale minaccia. Se opportuno, i soggetti informano tali destinatari anche della minaccia informatica significativa stessa.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito