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+Articolo 23 8. |
Articolo 23 8.Su richiesta del CSIRT o dell'autorità competente, il punto di contatto unico inoltra le notifiche ricevute a norma del paragrafo 1 ai punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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