+Articolo 27 3.

Articolo 27 3.

Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui al paragrafo 1 notifichino all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 2 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data della modifica.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito