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+Articolo 27 3. |
Articolo 27 3.Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui al paragrafo 1 notifichino all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 2 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data della modifica.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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