+Articolo 29 2.
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Articolo 29 2.
Gli Stati membri provvedono affinché lo scambio di informazioni avvenga nell'ambito di comunità di soggetti essenziali e importanti e, se opportuno, dei loro fornitori o fornitori di servizi. Tale scambio è attuato mediante accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza che tengono conto della natura potenzialmente sensibile delle informazioni condivise.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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