+Articolo 32 2.

Articolo 32 2.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell’esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza nei confronti dei soggetti essenziali, abbiano il potere di sottoporre tali soggetti come minimo a:

▼B

a) 

ispezioni in loco e vigilanza a distanza, compresi controlli casuali, effettuati da professionisti formati;

b) 

audit sulla sicurezza periodici e mirati effettuati da un organismo indipendente o da un'autorità competente;

c) 

audit ad hoc, ivi incluso in casi giustificati da un incidente significativo o da una violazione della presente direttiva da parte del soggetto essenziale;

d) 

scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti, se necessario in cooperazione con il soggetto interessato;

e) 

richieste di informazioni necessarie a valutare le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza adottate dal soggetto interessato, comprese le politiche di cibersicurezza documentate, nonché il rispetto dell'obbligo di trasmettere informazioni alle autorità competenti a norma dell'articolo 27;

f) 

richieste di accesso a dati, documenti e altre informazioni necessari allo svolgimento dei compiti di vigilanza;

g) 

richieste di dati che dimostrino l'attuazione di politiche di cibersicurezza, quali i risultati di audit sulla sicurezza effettuati da un controllore qualificato e i relativi elementi di prova.

Gli audit sulla sicurezza mirati di cui al primo comma, lettera b), si basano su valutazioni del rischio effettuate dall'autorità competente o dal soggetto sottoposto ad audit o su altre informazioni disponibili in materia di rischi.

I risultati di eventuali audit sulla sicurezza mirati sono messi a disposizione dell'autorità competente. I costi di tale audit sulla sicurezza mirato svolto da un organismo indipendente sono a carico del soggetto sottoposto ad audit, salvo in casi debitamente giustificati in cui l'autorità competente decida altrimenti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito