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+Articolo 32 7. |
Articolo 32 7.Nell'adottare qualsiasi misura di esecuzione di cui al paragrafo 4 o 5, le autorità competenti rispettano i diritti della difesa e tengono conto delle circostanze di ciascun singolo caso e almeno degli elementi seguenti:
a)
la gravità della violazione e l'importanza delle disposizioni violate, essendo le violazioni seguenti, tra l'altro, da considerarsi gravi:
i)
le violazioni ripetute;
ii)
la mancata notifica di incidenti significativi o il mancato rimedio a tali incidenti;
iii)
il mancato rimedio alle carenze a seguito di istruzioni vincolanti emesse dalle autorità competenti;
iv)
l'ostacolo degli audit o delle attività di monitoraggio imposte dall'autorità competente a seguito del rilevamento di una violazione;
v)
la fornitura di informazioni false o gravemente inesatte relative alle misure in materia di gestione o segnalazione del rischio di cibersicurezza di cui agli articoli 21 e 23;
b)
la durata della violazione;
c)
eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal soggetto interessato;
d)
qualsiasi danno materiale o immateriale causato, incluse le perdite finanziarie o economiche, gli effetti sugli altri servizi e il numero di utenti interessati;
e)
un'eventuale condotta intenzionale o negligenza da parte dell'autore della violazione;
f)
qualsiasi misure adottata dal soggetto per prevenire o attenuare il danno materiale o immateriale;
g)
qualsiasi adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione approvati;
h)
il livello di collaborazione delle persone fisiche o giuridiche ritenute responsabili con le autorità competenti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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