+Articolo 11 5.
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Articolo 11 5.
In caso di applicazione dell'articolo 10 del presente regolamento, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta gli obblighi di cui alle parti da due a otto del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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