+Articolo 14 2.
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Articolo 14 2.
Nell'applicare l'articolo 92 del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 270 bis del presente regolamento se i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 non sono rispettati al livello di un soggetto stabilito in un paese terzo incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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