+Articolo 18 1.
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Articolo 18 1.
Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che sono tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 del presente capo sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni. I paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 9 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione della parte sei e dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) sulla base della situazione consolidata di un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista o sulla base della situazione subconsolidata di un sottogruppo di liquidità, come indicato agli articoli 8 e 10. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3 bis, gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis o 92 ter su base consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni nei gruppi soggetti a risoluzione pertinenti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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