Articolo 18 10.
L’ABE presenta una relazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025 in merito alla completezza e all’adeguatezza delle definizioni e delle disposizioni del presente regolamento concernenti la vigilanza su tutti i tipi di rischi ai quali gli enti sono esposti a livello consolidato. L’ABE valuta in particolare ogni eventuale discrepanza residua presente in tali definizioni e disposizioni unitamente alla loro interazione con la disciplina contabile applicabile e a qualsiasi aspetto residuo che potrebbe porre vincoli non intenzionali a una vigilanza su base consolidata che sia esaustiva e adattabile a nuove fonti o nuovi tipi di rischi o strutture che potrebbero portare ad arbitraggio regolamentare. L’ABE aggiorna la relazione almeno una volta ogni tre anni. Alla luce delle conclusioni dell’ABE, la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per adeguare le definizioni pertinenti o l’ambito del consolidamento prudenziale.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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