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+Articolo 19 2. |
Articolo 19 2.►M17 Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell’articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente o un ente finanziario che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione: ◄
a)
se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;
b)
se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti;
c)
se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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