+Articolo 20 6.
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Articolo 20 6.
Quando un ente impresa madre nell’UE e le sue filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE utilizzano il metodo IRB di cui all’articolo 143 su base unificata, le autorità competenti consentono alle imprese madri e alle loro filiazioni, considerate insieme, di soddisfare i criteri di idoneità di cui rispettivamente alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, in maniera adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie di gestione del rischio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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