+Articolo 20 8.

Articolo 20 8.

L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione comune di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, per quanto riguarda le domande di autorizzazione di cui all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 9 e agli articoli 283 e 325 terquinquagies, al fine di facilitare l’adozione di decisioni comuni.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito