+Articolo 22 2.
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Articolo 22 2.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni o le società di partecipazione finanziaria intermedie che sono filiazioni o le società di partecipazione finanziaria mista intermedie che sono filiazioni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio totali delle filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell’importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell’ente filiazione o della società di partecipazione finanziaria intermedia che è una filiazione o della società di partecipazione finanziaria mista intermedia che è una filiazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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