+Articolo 84 3.

Articolo 84 3.

Se un’autorità competente deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all’articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2033, gli interessi di minoranza all’interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito