+Articolo 126 1.

Articolo 126 1.

Per un’esposizione garantita da immobili non residenziali di cui all’articolo 124, paragrafo 2, lettera b), punto i), alla parte dell’esposizione fino al 55 % del valore dell’immobile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 60 %.

Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 60 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile è ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente.

Se i privilegi non detenuti dall’ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dell’ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 60 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:

a) 

il 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior, sia detenuti dall’ente che detenuti da altri enti; e

b) 

l’importo dei privilegi non detenuti dall’ente di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dell’ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).

Se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell’immobile rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell’articolo 124, paragrafo 9.

L’eventuale parte restante dell’esposizione di cui al primo comma è ponderata per il rischio come un’esposizione verso la controparte non garantita da immobili non residenziali.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito