+Articolo 163 1.

Articolo 163 1.

Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, ed in particolare ai fini dell’articolo 154, dell’articolo 157 e dell’articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, la PD per ciascuna esposizione utilizzata come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese è superiore alla PD a un anno associata alla classe o al pool interni di debitore cui è assegnata l’esposizione al dettaglio e ai valori di input floor della PD seguenti:

a) 

0,1  % per le QRRE rotative;

b) 

0,05  % per le esposizioni al dettaglio diverse dalle QRRE rotative.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito