+Articolo 176 5.

Articolo 176 5.

Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rilevano e conservano:

a) 

i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni alle classi o ai pool;

b) 

i dati sulle stime delle PD, delle LGD e dei fattori di conversione connessi con le classi o i pool di esposizioni;

c) 

le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;

d) 

per le esposizioni in stato di default, i dati concernenti le classi o i pool cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente il default e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione;

e) 

i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito