+Articolo 201 2.

Articolo 201 2.

Oltre ai fornitori di protezione di cui al paragrafo 1, le società valutate internamente dall’ente in conformità al capo 3, sezione 6, sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale se l’ente utilizza il metodo IRB per le esposizioni verso tali società.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito