+Articolo 236 2.
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Articolo 236 2.
Per eventuali parti non garantite del valore dell’esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all’esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all’articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all’articolo 34 in relazione alle attività dell’ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all’esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell’esposizione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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