+Articolo 236 2.

Articolo 236 2.

Per eventuali parti non garantite del valore dell’esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all’esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all’articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all’articolo 34 in relazione alle attività dell’ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all’esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell’esposizione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito