+Articolo 239 3.

Articolo 239 3.

Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo personale, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:

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dove:

GA

=

G* corretto per eventuali disallineamenti di durata;

G*

=

l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;

t

=

il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore;

T

=

il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore;

t*

=

0,25.

Gli enti utilizzano GA come valore della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 233 a 236.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito