+Articolo 256 6.
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Articolo 256 6.
Ai fini del calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) di una cartolarizzazione sintetica, l’ente cedente della cartolarizzazione tratta il valore dell’esposizione della posizione verso la cartolarizzazione corrispondente al margine positivo sintetico di cui all’articolo 248, paragrafo 1, lettera e), alla stregua di un segmento e adegua i punti di attacco (A) e i punti di distacco (D) degli altri segmenti che mantiene aggiungendo tale valore dell’esposizione al saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione. Gli enti diversi dall’ente cedente non effettuano tale adeguamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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