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+Articolo 325 undecies 6. |
Articolo 325 undecies 6.Per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in OIC conformemente al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono fare affidamento su un terzo per lo svolgimento di tali calcoli, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il terzo è:
i)
l’ente depositario o l’ente finanziario depositario dell’OIC, a condizione che l’OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l’ente depositario o l’ente finanziario depositario in questione;
ii)
per gli OIC che non rientrano nel punto i) della presente lettera, la società di gestione dell’OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all’articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
iii)
un fornitore esterno, a condizione che i dati, le informazioni o le metriche di rischio siano forniti o calcolati dai terzi di cui ai punti i) o ii) della presente lettera o da un altro fornitore esterno di questo tipo;
b)
il terzo fornisce all’ente dati, informazioni o metriche di rischio per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di mercato della posizione in OIC secondo il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
c)
un revisore esterno dell’ente ha confermato l’adeguatezza dei dati, delle informazioni o delle metriche di rischio del terzo di cui alla lettera b), del presente paragrafo e l’autorità competente dell’ente ha accesso illimitato a tali dati,, informazioni o metriche di rischio su richiesta. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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