+Articolo 344 2.

Articolo 344 2.

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al paragrafo 1, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al paragrafo 4, seconda frase, se le autorità competenti hanno applicato detto trattamento prima del 1o gennaio 2014.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito