+Articolo 395 5.

Articolo 395 5.

I limiti fissati dal presente articolo possono essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l'esposizione non inclusa nel portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in riferimento al capitale di classe 1, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

b) 

l'ente rispetta un requisito aggiuntivo di fondi propri per la parte dell'esposizione che supera il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo, calcolato conformemente agli articoli 397 e 398;

c) 

qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento di cui alla lettera b), l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il 500 % del capitale di classe 1 dell'ente;

d) 

qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % del capitale di classe 1 dell'ente.

Ogniqualvolta sia stato superato limite, l'ente segnala senza indugio alle autorità competenti l'importo del superamento e il nome del cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi in questione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito