+Articolo 397 1.

Articolo 397 1.

Il superamento di cui all'articolo 395, paragrafo 5, lettera b), è calcolato selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti connessi in questione cui si applicano i requisiti più elevati per il rischio specifico previsti alla parte tre, titolo IV, capo 2, e/o i requisiti previsti all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V, la cui somma è pari all'importo del superamento di cui all'articolo 395, paragrafo 5, lettera a).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito