+Articolo 397 1.
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Articolo 397 1.
Il superamento di cui all'articolo 395, paragrafo 5, lettera b), è calcolato selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti connessi in questione cui si applicano i requisiti più elevati per il rischio specifico previsti alla parte tre, titolo IV, capo 2, e/o i requisiti previsti all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V, la cui somma è pari all'importo del superamento di cui all'articolo 395, paragrafo 5, lettera a).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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