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+Articolo 400 1. |
Articolo 400 1.Le esposizioni seguenti sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:
a)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
b)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di organizzazioni internazionali o di banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
c)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
d)
altre esposizioni attribuibili ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico o da questi garantite, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo alla quale l'esposizione è attribuibile o dal quale è garantita si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
e)
elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
f)
fidi concessi a controparti di cui all'articolo 113, paragrafo 6 o 7, laddove a essi si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2. Le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi;
g)
elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di depositi in contante presso l'ente prestatore o presso un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo;
h)
elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di certificati rappresentativi di depositi emessi dall'ente prestatore, o da un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;
i)
esposizioni che derivano da linee di credito non utilizzate classificate tra gli elementi fuori bilancio della «categoria 5» nell’allegato I o accordi contrattuali che soddisfano le condizioni per non essere trattati come impegni e purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti connessi un accordo in virtù del quale la linea di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati il limite applicabile in conformità dell’articolo 395, paragrafo 1;
j)
esposizioni da negoziazione dei partecipanti diretti e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali qualificate;
k)
esposizioni ai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE derivanti dal finanziamento di tali sistemi, se gli enti che aderiscono al sistema hanno un obbligo giuridico o contrattuale di finanziare il sistema;
l)
esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 305, paragrafo 2 o 3;
m)
strumenti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE detenuti da entità soggette a risoluzione o loro filiazioni che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, che siano stati emessi da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
i)
in relazione alle entità soggette a risoluzione, altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
ii)
in relazione alle filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, le pertinenti filiazioni di filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
n)
esposizioni derivanti da un impegno di valore minimo che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 3. Rientrano nella lettera g) il contante ricevuto nell'ambito di una credit linked note emessa dall'ente e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione delle poste in bilancio riconosciuto ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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