+Articolo 400 1.

Articolo 400 1.

Le esposizioni seguenti sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:

a) 

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

b) 

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di organizzazioni internazionali o di banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

c) 

elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

d) 

altre esposizioni attribuibili ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico o da questi garantite, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo alla quale l'esposizione è attribuibile o dal quale è garantita si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

e) 

elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

f) 

fidi concessi a controparti di cui all'articolo 113, paragrafo 6 o 7, laddove a essi si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2. Le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi;

g) 

elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di depositi in contante presso l'ente prestatore o presso un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo;

h) 

elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di certificati rappresentativi di depositi emessi dall'ente prestatore, o da un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;

▼M17

i) 

esposizioni che derivano da linee di credito non utilizzate classificate tra gli elementi fuori bilancio della «categoria 5» nell’allegato I o accordi contrattuali che soddisfano le condizioni per non essere trattati come impegni e purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti connessi un accordo in virtù del quale la linea di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati il limite applicabile in conformità dell’articolo 395, paragrafo 1;

▼M8

j) 

esposizioni da negoziazione dei partecipanti diretti e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali qualificate;

▼C2

k) 

esposizioni ai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE derivanti dal finanziamento di tali sistemi, se gli enti che aderiscono al sistema hanno un obbligo giuridico o contrattuale di finanziare il sistema;

▼M8

l) 

esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 305, paragrafo 2 o 3;

m) 

strumenti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE detenuti da entità soggette a risoluzione o loro filiazioni che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, che siano stati emessi da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

i) 

in relazione alle entità soggette a risoluzione, altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;

ii) 

in relazione alle filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, le pertinenti filiazioni di filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;

n) 

esposizioni derivanti da un impegno di valore minimo che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 3.

▼C2

Rientrano nella lettera g) il contante ricevuto nell'ambito di una credit linked note emessa dall'ente e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione delle poste in bilancio riconosciuto ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
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