+Articolo 401 1.
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Articolo 401 1.
Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, un ente può utilizzare il «valore dell'esposizione corretto integralmente» (E*) calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata di cui a detto capo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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