+Articolo 401 2.
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Articolo 401 2.
Ad eccezione degli enti che utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, ai fini del paragrafo 1, gli enti si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, a prescindere dal metodo utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito. In deroga al paragrafo 1, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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