+Articolo 416 3.

Articolo 416 3.

Conformemente al paragrafo 1, gli enti segnalano come attività liquide le attività che soddisfano le condizioni seguenti:

a) 

le attività sono non vincolate o disponibili in aggregati di garanzie (collateral pool) da utilizzare per ottenere finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente;

b) 

le attività non sono emesse dall'ente stesso, dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre;

c) 

il prezzo delle attività è generalmente concordato dai partecipanti al mercato e può essere facilmente osservato sul mercato o il prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici;

d) 

le attività sono quotate in borse valori riconosciute o sono negoziabili per la vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto; tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato.

Le condizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non si applicano alle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), e) ed f).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito