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+Articolo 416 3. |
Articolo 416 3.Conformemente al paragrafo 1, gli enti segnalano come attività liquide le attività che soddisfano le condizioni seguenti:
a)
le attività sono non vincolate o disponibili in aggregati di garanzie (collateral pool) da utilizzare per ottenere finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente;
b)
le attività non sono emesse dall'ente stesso, dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre;
c)
il prezzo delle attività è generalmente concordato dai partecipanti al mercato e può essere facilmente osservato sul mercato o il prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici;
d)
le attività sono quotate in borse valori riconosciute o sono negoziabili per la vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto; tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato. Le condizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non si applicano alle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), e) ed f). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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