+Articolo 418 1.

Articolo 418 1.

Il valore di un'attività liquida da segnalare è il suo valore di mercato, al quale sono applicati coefficienti di scarto (haircut) appropriati che riflettano almeno la durata, il rischio di credito e il rischio di liquidità e i coefficienti di scarto solitamente applicabili per le operazioni di vendita con patto di riacquisto in periodi di stress generale del mercato. I coefficienti di scarto non sono inferiori al 15 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d). Se l'ente copre il rischio di prezzo associato ad un'attività, esso tiene conto del flusso di cassa risultante dal potenziale close-out della copertura.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito