+Articolo 433 bis 3.

Articolo 433 bis 3.

I grandi enti soggetti all'articolo 92 bis o 92 ter pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 437 bis su base semestrale, ad eccezione delle metriche principali di cui all'articolo 447, lettera h), che devono essere pubblicate su base trimestrale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito