+Articolo 434 2.

Articolo 434 2.

Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all’ABE le informative richieste ai sensi degli articoli 433 bis e 433 quater in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente o il prima possibile dopo tale data. Qualora le relazioni finanziarie siano pubblicate prima della presentazione delle informazioni a norma dell’articolo 430 per lo stesso periodo, le informative possono essere presentate nella stessa data delle segnalazioni a fini di vigilanza o il prima possibile dopo tale data. Se l’informativa è richiesta per un periodo nel quale l’ente non redige alcuna relazione finanziaria, l’ente trasmette all’ABE le informazioni concernenti tali informative non appena possibile dopo la fine di tale periodo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito