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+Articolo 469 3. |
Articolo 469 3.Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 472, paragrafo 11, dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a)
l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera b), detenuti direttamente e indirettamente;
b)
la somma degli importi di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettere a) e b). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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