+Articolo 475 4.

Articolo 475 4.

Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettere c) e d):

a) 

l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere dedotte conformemente all'articolo 56, lettere c) e d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;

b) 

l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere dedotte conformemente all'articolo 56, lettere c) e d), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito