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+Articolo 475 4. |
Articolo 475 4.Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettere c) e d):
a)
l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere dedotte conformemente all'articolo 56, lettere c) e d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;
b)
l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere dedotte conformemente all'articolo 56, lettere c) e d), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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