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+Articolo 483 2. |
Articolo 483 2.Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1, nonostante una delle seguenti condizioni:
a)
non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 del presente regolamento;
b)
gli strumenti sono stati emessi da un'impresa di cui all'articolo 27 del presente regolamento e non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 del presente regolamento o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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