+Articolo 483 6.

Articolo 483 6.

Gli elementi ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h), e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di classe 2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'articolo 62 del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63 del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito