+Articolo 92 4)
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Articolo 92 4)
l’articolo 120 è modificato come segue:
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a)
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al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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«b)
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la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23.»;
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b)
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al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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«c)
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il soggetto a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23.»;
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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