+Articolo 92 4)

Articolo 92 4)

l’articolo 120 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23.»;

b)

al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il soggetto a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE o all’articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23.»;

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito